Il piano paesaggistico
Il Piano paesaggistico (PP) tutela i beni del paesaggio naturale e culturale.
Contenuti del Piano paesaggistico (PP)
Il PP riguarda il territorio comunale o ambiti sovra comunali.
Trovi i contenuti generali del PP nell'art. 47 della Legge n. 9 del 2018 (LP 9/2018).
Tipi di tutela
La legge prevede vari tipi di tutela:
- Piani di tutela specifici (come il Parco Nazionale e i parchi naturali).
- Piani paesaggistici con vincoli per la tutela del paesaggio (art. 11-16 LP 9/2018).
Per saperne di più, consulta il PDF Legenda unificata del piano paesaggistico.
Beni di valore per il paesaggio
L'art. 11 della LP 9/2018 tutela una serie di beni di valore pubblico, quali:
- i monumenti naturali;
- gli insiemi;
- i parchi naturali;
- i biotopi.
Inoltre, comprende anche:
Tali siti sono importanti per garantire:
- la biodiversità;
- la varietà del paesaggio;
- la stabilità ecologica;
- la continuità dei corridoi ecologici.
Fra i siti paesaggistici ci sono:
- i boschi ripariali;
- le zone umide;
- i siti aridi protetti;
- i castagneti e i querceti;
- il verde protetto degli insediamenti;
- i viali alberati.
Inoltre, sono presenti regole per singoli beni di valore storico e culturale, come:
- le strade lastricate;
- i muri a secco;
- gli argini di pietrame;
- le siepi e i gruppi di alberi;
- i boschetti isolati;
- i corsi d’acqua;
- gli steccati di legno;
- gli antichi graticci per il fieno;
- i vecchi canali irrigui e i sentieri attigui.
Per saperne di più, consulta sezione Specie e habitat.
La legge tutela questi beni perché sono importanti dal punto di vista:
- storico e culturale;
- ecologico;
- botanico.
Troviamo questi spazi per lo più in ambito urbano o vicino a castelli e residenze.
Tali siti sono aree agricole e forestali di grande valore anche per il turismo. Ma anche per il benessere, perché offrono svago e relax.
La tutela di tali siti mira a:
- conservarne le potenzialità naturalistiche e ricreative;
- conciliare forme di utilizzo esistenti e nuove;
- garantire l'equilibrio delle funzioni.
Per altre info, consulta il PDF Elenco delle zone di tutela paesaggistica in Alto Adige.
Tali siti sono per lo più spazi aperti e non edificati.
La zona di rispetto mira a:
- evitare la dispersione edilizia;
- mantenere la destinazione agricola;
- proteggere i settori non edificati;
- favorire la compattezza di ogni insediamento.
Si tratta di beni pubblici, tra cui i punti di vista e i belvedere.
Aree tutelate per legge
La legge tutela anche le seguenti aree:
- i territori entro 300 metri dalla linea di battigia dei laghi;
- i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua;
- le montagne sopra 1600 metri;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- il Parco dello Stelvio, i Parchi e le riserve naturali;
- le foreste, i boschi e i territori sottoposti a rimboschimento;
- le zone umide;
- i siti e i beni archeologici.
Consulta l'articolo 12 della LP 9/2018 per i dettagli.
Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole
Il suolo naturale è tutelato per:
- la salvaguardia della salute;
- l’equilibrio ambientale;
- la tutela degli ecosistemi naturali;
- la produzione agricola.
L'articolo 13 della LP 9/2018 indica le sei categorie di destinazione:
- il verde agricolo;
- il bosco;
- il prato e il pascolo alberato;
- il pascolo e il verde alpino
- la zona rocciosa e il ghiacciaio;
- le acque.
Procedure di approvazione
La procedura di approvazione del vincolo di tutela del paesaggio parte dalla Provincia o dal Comune (in caso di variazioni).
Per valide motivazioni, può partire anche da:
- Comunità comprensoriale;
- istituzioni ed associazioni che tutelano natura, paesaggio e ambiente.
Descrizione dei procedimenti
L'approvazione del PP è descritta e regolata dagli articoli 48 e 53 (LP 9/2018).
In genere, sono presenti i passaggi descritti qui sotto.
L'Ufficio Tutela del paesaggio in accordo col Comune:
- presenta un progetto di modifica;
- pubblica la proposta (CIVIS e albo del Comune) per 30 giorni.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque può:
- prendere visione dei documenti;
- presentare proposte sulle varianti previste.
In seguito alla delibera della Giunta comunale, il Comune può avviare la procedura.
Deve presentare domanda di variazione del piano paesaggistico e dei corrispondenti vincoli di tutela alla Ripartizione.
La proposta è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi:
- nella Rete Civica della Provincia;
- all’albo del Comune competente.
Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può:
- prendere visione della documentazione;
- presentare al Comune osservazioni e proposte alle varianti previste.
Documentazione tecnica
La proposta deve essere completata da sufficiente documentazione tecnica. Questa, deve essere curata da un o una professionista, con iscrizione all'albo di:
- agronomi e forestali;
- architetti;
- ingegneri.
La documentazione deve indicare e descrivere chiaramente le modifiche:
- relazione tecnica
- rappresentazione grafica delle modifiche: stato di fatto e stato futuro
- estratto di mappa catastale
- sovrapposizione con vista aerea
- documentazione fotografica.
Tutela degli insiemi
Sono di competenza comunale:
- l'individuazione;
- la redazione della documentazione;
- l’approvazione;
- le eventuali modifiche.
Parchi
Per rielaborazioni riguardanti i Parchi naturali, l'ufficio competente è l'Ufficio Natura.
Invece, il Parco nazionale è seguito dall’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio.
Dopo la pubblicazione, il Comune invia alla Ripartizione Natura il progetto con le proposte pervenute.
Presso la Ripartizione, la Commissione territorio e paesaggio valuta la richiesta e la comunica al Comune.
Il cambio di destinazione da "verde" a "verde" riguarda le seguenti aree:
- bosco;
- verde alpino e pascolo;
- verde agricolo;
- prato e pascolo alberato.
Significa che si può cambiare da uno a un altro tipo di area "verde".
In questi casi le funzioni della CTP le svolge una commissione composta dai rappresentanti:
- della Ripartizione Natura;
- della Ripartizione Foreste;
- del Comune.
Scarica Modulo "verde-verde".
Entro 90 giorni, la proposta viene valutata dal Consiglio comunale.
In conclusione, la proposta o la variazione viene approvata o respinta dalla Giunta provinciale.
Se il Consiglio comunale:
- accetta il parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio;
- oppure non si esprime a riguardo;
il piano viene approvato dall’assessorato provinciale competente con decreto.
La deliberazione o il decreto vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo.
Tutte le variazioni al piano paesaggistico vengono riportate dall'ufficio provinciale competente nel piano comunale territorio e paesaggio.
Questo, per garantire la coerenza tra i due strumenti di pianificazione.
Elementi costitutivi del PP
Ogni PP è formato da:
- l'allegato grafico in scala 1:10.000 o 1: 5.000;
- la relazione illustrativa;
- le norme di attuazione.
Allegato grafico
È la mappa del territorio comunale interessato dal PP.
Sono rappresentate:
- le superfici naturali e agricole (bosco, zona di verde agricolo, corsi d’acqua ecc.);
- le aree e i singoli beni sottoposti al vincolo di tutela.
Insediamenti, strade e impianti sono inseriti nella categoria aree edificabili e infrastrutture. Sono regolati dal Piano comunale per il territorio e il paesaggio.
Relazione illustrativa
Contiene:
- una descrizione delle qualità naturali del territorio;
- le finalità di tutela e di sviluppo.
Norme di attuazione
Contiene norme, obblighi e divieti validi per le singole categorie di tutela.
Pubblica visione: il newPlan
Sul newPlan, puoi vedere il PP in ogni sua parte:
- cartografia;
- relazione illustrativa;
- norme di tutela e d'uso.
Visita la pagina newPlan - Piani territoriali.
Link utili
Consulta la Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 Territorio e paesaggio.
Visita la sezione dedicata ai servizi.
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Ultimo aggiornamento: 10/09/2025