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Il piano paesaggistico

Grafica decorativa

Il Piano paesaggistico (PP) tutela i beni del paesaggio naturale e culturale.

Contenuti del Piano paesaggistico (PP)

Il PP riguarda il territorio comunale o ambiti sovra comunali.

Trovi i contenuti generali del PP nell'art. 47 della Legge n. 9 del 2018 (LP 9/2018).

Tipi di tutela

La legge prevede vari tipi di tutela:

Per saperne di più, consulta il PDF Legenda unificata del piano paesaggistico.

Beni di valore per il paesaggio

L'art. 11 della LP 9/2018 tutela una serie di beni di valore pubblico, quali:

Inoltre, comprende anche:

Tali siti sono importanti per garantire:

  1. la biodiversità;
  2. la varietà del paesaggio;
  3. la stabilità ecologica;
  4. la continuità dei corridoi ecologici.

Fra i siti paesaggistici ci sono:

  • i boschi ripariali;
  • le zone umide;
  • i siti aridi protetti;
  • i castagneti e i querceti;
  • il verde protetto degli insediamenti;
  • i viali alberati.

Inoltre, sono presenti regole per singoli beni di valore storico e culturale, come:

  • le strade lastricate;
  • i muri a secco;
  • gli argini di pietrame;
  • le siepi e i gruppi di alberi;
  • i boschetti isolati;
  • i corsi d’acqua;
  • gli steccati di legno;
  • gli antichi graticci per il fieno;
  • i vecchi canali irrigui e i sentieri attigui.

Per saperne di più, consulta sezione Specie e habitat.

La legge tutela questi beni perché sono importanti dal punto di vista:

  • storico e culturale;
  • ecologico;
  • botanico.

Troviamo questi spazi per lo più in ambito urbano o vicino a castelli e residenze.

Tali siti sono aree agricole e forestali di grande valore anche per il turismo. Ma anche per il benessere, perché offrono svago e relax.

La tutela di tali siti mira a:

  • conservarne le potenzialità naturalistiche e ricreative;
  • conciliare forme di utilizzo esistenti e nuove;
  • garantire l'equilibrio delle funzioni.

Per altre info, consulta il PDF Elenco delle zone di tutela paesaggistica in Alto Adige.

Tali siti sono per lo più spazi aperti e non edificati.

La zona di rispetto mira a:

  • evitare la dispersione edilizia;
  • mantenere la destinazione agricola;
  • proteggere i settori non edificati;
  • favorire la compattezza di ogni insediamento.

Si tratta di beni pubblici, tra cui i punti di vista e i belvedere.

Aree tutelate per legge

La legge tutela anche le seguenti aree:

  • i territori entro 300 metri dalla linea di battigia dei laghi;
  • i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua;
  • le montagne sopra 1600 metri;
  • i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • il Parco dello Stelvio, i Parchi e le riserve naturali;
  • le foreste, i boschi e i territori sottoposti a rimboschimento;
  • le zone umide;
  • i siti e i beni archeologici.

Consulta l'articolo 12 della LP 9/2018 per i dettagli.

Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole

Il suolo naturale è tutelato per:

  • la salvaguardia della salute;
  • l’equilibrio ambientale;
  • la tutela degli ecosistemi naturali;
  • la produzione agricola.

L'articolo 13 della LP 9/2018 indica le sei categorie di destinazione:

  1. il verde agricolo;
  2. il bosco;
  3. il prato e il pascolo alberato;
  4. il pascolo e il verde alpino
  5. la zona rocciosa e il ghiacciaio;
  6. le acque.

Procedure di approvazione

La procedura di approvazione del vincolo di tutela del paesaggio parte dalla Provincia o dal Comune (in caso di variazioni).

Per valide motivazioni, può partire anche da:

  • Comunità comprensoriale;
  • istituzioni ed associazioni che tutelano natura, paesaggio e ambiente.

Descrizione dei procedimenti

L'approvazione del PP è descritta e regolata dagli articoli 48 e 53 (LP 9/2018).

In genere, sono presenti i passaggi descritti qui sotto.

L'Ufficio Tutela del paesaggio in accordo col Comune:

  1. presenta un progetto di modifica;
  2. pubblica la proposta (CIVIS e albo del Comune) per 30 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque può:

  • prendere visione dei documenti;
  • presentare proposte sulle varianti previste.

In seguito alla delibera della Giunta comunale, il Comune può avviare la procedura.

Deve presentare domanda di variazione del piano paesaggistico e dei corrispondenti vincoli di tutela alla Ripartizione.

La proposta è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi:

  • nella Rete Civica della Provincia;
  • all’albo del Comune competente. 

Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può:

  • prendere visione della documentazione;
  • presentare al Comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

Documentazione tecnica

La proposta deve essere completata da sufficiente documentazione tecnica. Questa, deve essere curata da un o una professionista, con iscrizione all'albo di:

  • agronomi e forestali;
  • architetti; 
  • ingegneri.

La documentazione deve indicare e descrivere chiaramente le modifiche:

  • relazione tecnica
  • rappresentazione grafica delle modifiche: stato di fatto e stato futuro
  • estratto di mappa catastale
  • sovrapposizione con vista aerea
  • documentazione fotografica.

Tutela degli insiemi

Sono di competenza comunale:

  • l'individuazione;
  • la redazione della documentazione;
  • l’approvazione;
  • le eventuali modifiche.

Parchi

Per rielaborazioni riguardanti i Parchi naturali, l'ufficio competente è l'Ufficio Natura.

Invece, il Parco nazionale è seguito dall’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio.

Dopo la pubblicazione, il Comune invia alla Ripartizione Natura il progetto con le proposte pervenute.

Presso la Ripartizione, la Commissione territorio e paesaggio valuta la richiesta e la comunica al Comune.

Il cambio di destinazione da "verde" a "verde" riguarda le seguenti aree:

  1. bosco;
  2. verde alpino e pascolo;
  3. verde agricolo;
  4. prato e pascolo alberato.

Significa che si può cambiare da uno a un altro tipo di area "verde".

In questi casi le funzioni della CTP le svolge una commissione composta dai rappresentanti:

Scarica Modulo "verde-verde".

Entro 90 giorni, la proposta viene valutata dal Consiglio comunale. 

In conclusione, la proposta o la variazione viene approvata o respinta dalla Giunta provinciale. 

Se il Consiglio comunale:

  • accetta il parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio;
  • oppure non si esprime a riguardo;

il piano viene approvato dall’assessorato provinciale competente con decreto. 

La deliberazione o il decreto vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo.

Tutte le variazioni al piano paesaggistico vengono riportate dall'ufficio provinciale competente nel piano comunale territorio e paesaggio.

Questo, per garantire la coerenza tra i due strumenti di pianificazione.

Elementi costitutivi del PP

Ogni PP è formato da:

  1. l'allegato grafico in scala 1:10.000 o 1: 5.000;
  2. la relazione illustrativa;
  3. le norme di attuazione.

Allegato grafico

È la mappa del territorio comunale interessato dal PP.

Sono rappresentate:

  • le superfici naturali e agricole (bosco, zona di verde agricolo, corsi d’acqua ecc.);
  • le aree e i singoli beni sottoposti al vincolo di tutela.

Insediamenti, strade e impianti sono inseriti nella categoria aree edificabili e infrastrutture. Sono regolati dal Piano comunale per il territorio e il paesaggio.

Relazione illustrativa

Contiene:

  • una descrizione delle qualità naturali del territorio;
  • le finalità di tutela e di sviluppo.

Norme di attuazione

Contiene norme, obblighi e divieti validi per le singole categorie di tutela.

Pubblica visione: il newPlan

Sul newPlan, puoi vedere il PP in ogni sua parte:

  • cartografia;
  • relazione illustrativa;
  • norme di tutela e d'uso.

Visita la pagina newPlan - Piani territoriali.

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Ultimo aggiornamento: 10/09/2025